BILANCIO
Data di ultimo aggiornamento: 18/10/2024
Nel bilancio degli enti locali si rispecchiano le scelte della finanza pubblica relative ai bisogni della collettività, alle priorità dei diversi obiettivi preposti, la pressione fiscale a carico dei contribuenti etc..
Il bilancio ha diverse funzioni: contabile, di garanzia, politica, giuridica ed economica.
La funzione politica : il bilancio è ormai molto più che un semplice strumento di rilevazione contabile. Dal momento che i fini da raggiungere sono sempre enormemente superiori alle possibilità economiche di uno stato le scelte che l'ente locale reputa prioritarie o politicamente più importanti.
La funzione giuridica : l'approvazione del bilancio diventa un atto giuridico di autorizzazione, senza o contro il quale gli organi dell'Ente locale non possono gestire la spesa pubblica né riscuotere le entrate. Gli stanziamenti del bilancio segnano giuridicamente il limite entro cui deve svolgersi la gestione amministrativa: il bilancio vincola alla sua osservanza l'attività della pubblica Amministrazione.
La funzione economica: il bilancio è uno strumento di programmazione, che permette di valutare gli effetti dell'attività finanziaria sui vari aspetti della vita economico-sociale e di orientare gli interventi di politica economica verso gli obiettivi desiderati.
Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre (il termine può essere differito in presenza di motivate esigenze) il bilancio di previsione per l’anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.
Il Bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica, da un bilancio pluriennale di durata pari a quello della regione di appartenenza e dagli allegati previsti dalle norme di legge
Normativa
Art. 29 D.Lgs. 33/2013