Amministrazione Trasparente

Rendiconto proventi violazioni codice della strada, art. 142 comma 14 quater d.lgs. 285/1992

Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle  infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con  riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza delle sanzioni derivanti da violazioni al Codice della Strada, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo  anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. Ciascun  ente locale pubblica tale relazione in apposita sezione del proprio  sito internet istituzionale entro trenta giorni dalla trasmissione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e al Ministero dell'interno.

Normativa

Art. 142, comma 14 quater, d.lgs. 285/1992

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