Amministrazione Trasparente

Censimento auto di servizio

Data di pubblicazione: 20/05/2021

Data di ultimo aggiornamento: 05/11/2024

Il DPCM approvato il 3 agosto 2011 per disciplinare l'uso delle autovetture nella Pubblica Amministrazione, oltre a prevedere una drastica limitazione del numero di assegnatari aventi diritto all'uso della autovettura di servizio in via esclusiva e non esclusiva, prevede un censimento permanente (art. 5), rendendo obbligatoria la comunicazione in via telematica dell'elenco delle autovetture (come definite dall'art. 54 del codice della strada) a qualunque titolo possedute e utilizzate, anche se fornite da altre amministrazioni pubbliche, specificandone le modalità di utilizzo.

Dal 1° gennaio 2012 le amministrazioni devono aggiornare i propri dati registrando sul sistema le auto dismesse e i nuovi acquisti, con i relativi costi e modalità di acquisizione.
Il DPCM 25 settembre 2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, così dispone:

Art.4

Censimento delle autovetture di servizio.

  1. Al fine di realizzare un censimento permanente delle autovetture di servizio, le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, le regioni e gli enti locali, comunicano, ogni anno, in via telematica al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base dell'apposito questionario, e pubblicano sui propri siti istituzionali, con le modalità di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il numero e l'elenco delle autovetture di servizio a qualunque titolo utilizzate, distinte tra quelle di proprietà e quelle oggetto di contratto di locazione o di noleggio, con l'indicazione della cilindrata e dell'anno di immatricolazione. I dati comunicati sono resi pubblici per tutte le amministrazioni dal Dipartimento della funzione pubblica in un'apposita sezione del proprio sito.
  2. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le amministrazioni pubbliche che non adempiono all'obbligo di comunicazione previsto dal comma 1 non possono effettuare spese complessive annuali di ammontare superiore al 50 per cento del limite di spesa previsto per l'anno 2013 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi.

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