Diritto di accesso e modalità di relativo esercizio
Data di ultimo aggiornamento: 18/10/2024
Il Decreto Legislativo n. 33 del 2013 all’art. 5 introduce il diritto di accesso civico, diretta conseguenza dell’obbligo in capo all’amministrazione di pubblicare i propri dati, documenti e informazioni.
Si configura, pertanto, come uno strumento di garanzia dei diritti di conoscenza e uso dei dati, definiti dalla norma.
Il Comune di Faloppio è impegnato nella completa ed esaustiva pubblicazione di tutti i dati e informazioni che la norma richiede siano pubblicati sul proprio sito/portale, nel caso in cui un cittadino rilevasse la mancata pubblicazione di uno o più dati, di seguito sono riportate le modalità attraverso le quali esercitare il diritto di accesso civico.
Il diritto di accesso può essere esercitato da chiunque e si esercita mediante richiesta scritta in carta semplice, presentata al protocollo dell’ente e indirizzata al Responsabile della trasparenza.
La richiesta:
- non è soggetta a requisiti di legittimazione soggettiva, non è motivata ed è esente da spese;
- è rivolta al responsabile della trasparenza presso la singola amministrazione;
- se fondata, deve essere esaudita mediante la pubblicazione del dato in questione e la comunicazione al richiedente o del dato stesso o dell’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto, perentoriamente entro trenta giorni;
- se la risposta manca o ritarda (oltre la scadenza del termine di 30 giorni), la richiesta può essere inoltrata al titolare dei poteri sostitutivi (art. 2, comma 9-bis, legge n. 241 del 1990);
Se il dato fosse già stato pubblicato prima della richiesta, verrà comunicato da parte dell’Ufficio competente per materia o dal Responsabile della trasparenza il solo collegamento ipertestuale alla pagina del sito in questione.
Normativa
ART. 5, D. LGS. 33/2013