SANZIONI PER MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI

Data di pubblicazione: 11/02/2017

Data di ultimo aggiornamento: 18/10/2024

In questa sezione vengono pubblicate le sanzioni per mancata comunicazione dei dati dell'Ente, come indicato dall'art. 47, del D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 riportato di seguito:
1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarita' di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonche' tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, da' luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento e' pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato;
2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, da' luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennita' di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.
3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall'autorita' amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689;

ALLA DATA ATTUALE NON RISULTANO COMMINATE SANZIONI A CARICO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER LA MANCATA O INCOMPLETA COMUNICAZIONE DEI DATI

Normativa

Art. 47 D. LGS. N. 33/2013

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