IMU ANNO 2021
Il comma 738 dell’art. 1 della Legge n. 160 del 27.12.2019 (Legge di Bilancio 2020) ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020,
I presupposti d’imposta e i soggetti passivi rimangono per lo più quelli previsti dalla precedente normativa IMU (i proprietari o titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie su immobili diversi da abitazione principale e pertinenze) ma
I Fabbricati Rurali Strumentali e i Beni Merce nell’anno 2019 erano esenti dal versamento dell’IMU. A partire dal 01.01.2020 sono soggetti a tassazione (commi 750 e 751 della L. 160/2019). Ai primi si applica l’aliquota dell’1 per mille e ai secondi del 2 per mille.
Area Fabbricabile Pertinenza del Fabbricato: la nuova disposizione prevista dal comma 741, lett. a) dell’art. 1 della L.160/2019, stabilisce che si considera “parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente”. La parte residuale di un’area oggetto di sfruttamento edificatorio può essere considerata pertinenza ai fini IMU solo nel caso in cui risulti accatastata unitariamente al fabbricato, anche mediante la tecnica catastale della cosiddetta “graffatura”. In questo caso il valore del fabbricato comprende anche quello dell’area pertinenziale. In caso contrario continua a considerarsi edificabile e come tale soggetta ad un’autonoma imposizione.
Ulteriori novità sono state introdotte dalla Legge Finanziaria 2021 n. 178/2020:
PENSIONATI AIRE:
ESENZIONI IMU
La legge di Bilancio 178/2020 all’art. 1 comma
In particolare non è dovuta la prima rata IMU relativa a:
- Immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali, fluviali e immobili degli stabilimenti balneari
- Immobili di categoria D/2 e relative pertinenze (alberghi), immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi a condizione che i soggetti passivi siano anche i gestori delle stesse.
- Immobili rientranti nella categoria D in uso ad imprese esercenti attività di allestimento di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni.
- Immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i soggetti passivi siano anche i gestori delle stesse.
Rimane confermata l’esenzione per abitazione principale e relative pertinenze e, per quanto riguarda il Comune di Faloppio, anche dei terreni non edificabili, nonché la riduzione del 50% della base imponibile per i comodati registrati aventi le caratteristiche previste dalla Legge Finanziaria anno 2016.
I contribuenti dovranno versare l’acconto IMU anno 2021 entro il 16 giugno ed il saldo entroil 16 dicembre, APPLICANDO LE ALIQUOTE APPROVATE CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 30.04.2021 (che conferma le aliquote approvate nell’anno 2020) come da seguente tabella:
ALIQUOTE NUOVA IMU ANNO 2021 COMUNE DI FALOPPIO:
TIPOLOGIA DI IMMOBILE |
ALIQUOTA NUOVA IMU |
Abitazioni principali e relative pertinenze - A/2 Abitazioni di tipo civile - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/4 Abitazioni di tipo popolare - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - A/6 Abitazioni di tipo rurale - A/7 Abitazioni in villini |
Esente |
Abitazioni principali e relative pertinenze classate come segue: -A/1 Abitazioni di tipo signorile -A/8 Abitazioni in ville -A/9 Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici |
6,0 per mille |
Unità immobiliari e relative pertinenze assimilabili all’abitazione principale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento IUC -Unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
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Esente
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- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze degli assegnatari; - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
-Un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
-I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali adibiti ad abitazione principale
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Esente |
Fabbricati classificati nella categoria catastale D, ad eccezione dei D10 e D5 |
10,1 per mille |
Fabbricati rurali ad uso strumentale – Categoria D10 |
1,0 per mille |
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati
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2,0 per mille |
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati
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2,0 per mille |
Unità abitative locate ai servizi sociali a favore di utenti dei servizi stessi ai sensi dell’art. 5, comma |
6,6 per mille |
Fabbricati classificati nella categoria catastale C1 e C3 |
7,6 per mille |
Fabbricati classificati nella categoria catastale D5 |
10,6 per mille |
Aree edificabili |
8,6 per mille |
Terreni agricoli |
Esente |
Unità catastali abitative, diverse dall’abitazione principale del contribuente, sfitte o comunque tenute a disposizione |
9,6 per mille |
Altri fabbricati per cui non sia prevista una specifica diversa aliquota |
9,1 per mille |
Il versamento dell’imposta dovrà essere effettuato mediante mod. F24
Il Codice Ente del Comune di Faloppio è D482.
I Codici tributo da utilizzare nella compilazione del modello sono i seguenti:
Cod. 3912: IMU abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)
Cod. 3916: IMU aree fabbricabili
Cod. 3918: IMU altri fabbricati
Cod. 3925: IMU immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (STATO)
Cod. 3930: IMU immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (INCREMENTO COMUNE)
Cod. 3939 IMU Beni merce
L’imposta non è dovuta per importi annui inferiori a 12,00 Euro.
Si ricorda che sul sito comunale (wwww.comune.faloppio.co.it) è disponibile il calcolatore IMU on line.
Per eventuali chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Tributi preferibilmente ad una delle seguenti mail:
ufficiotributi@terredifrontiera.co.it
ufficiotributi1@terredifrontiera.co.it
oppure telefonicamente allo 031/98.61.00 interno 4 ( Comune di Faloppio )
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Cinzia Tettamanti
Ultimo aggiornamento
Martedi 22 Giugno 2021