Il comma 738 dell’art. 1 della Legge n. 160 del 27.12.2019 (Legge di Bilancio 2020) ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la I.U.C. (Imposta Unica Comunale). In particolare ha abrogato le disposizioni riguardanti la disciplina dell’I.M.U (Imposta Municipale Propria) e della T.A.S.I. (Tassa sui Servizi Indivisibili) e ha istituito, con decorrenza 01.01.2020, la NUOVA I.M.U che trova la sua disciplina dal comma 739 al comma 783 dell’art. 1 della medesima Legge.
I presupposti d’imposta e i soggetti passivi rimangono per lo più quelli previsti dalla precedente normativa IMU (i proprietari o titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie su immobili diversi da abitazione principale e pertinenze) e il Comune con Deliberazione n. 4 del 27.02.2025 ha approvato per le aliquote per l’anno 2025.
La Legge Finanziaria Anno 2025 non ha disciplinato particolari novità che possano interessare i soggetti chiamati al pagamento.
E’ confermata la riduzione del 50% della base imponibile:
A favore dei pensionati residenti all’estero e titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia su una sola unità immobiliare ad uso abitativo, purché non sia concessa in locazione o comodato d’uso.
A favore dei comodanti in caso di comodato registrato tra genitori e figli avente tutte le caratteristiche previste dalla Legge Finanziaria Anno 2016.
In presenza di fabbricati inagibili e inabitabili per sopravvenuta vetustà.
In presenza di fabbricati di interesse storico e artistico.
Rimane confermata l’esenzione per abitazione principale e relative pertinenze che non siano immobili di lusso (A/1 – A/8 – A/9), sugli immobili non utilizzabili né disponibili poiché occupati abusivamente e sui terreni agricoli (considerata la qualifica di Comune montano riconosciuta al Comune di Faloppio).
E’ importante specificare che l’esenzione IMU è riconosciuta non sulla prima casa di proprietà, ma sull’unica unità immobiliare in cui il contribuente risiede e dimora abitualmente.
I contribuenti dovranno versare l’acconto IMU anno 2025 entro il 16 giugno ed il saldo entro il 16 dicembre, APPLICANDO LE ALIQUOTE APPROVATE CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 27.02.2025 di approvazione delle aliquote per l’anno 2025 come da seguente tabella:
ALIQUOTE NUOVA IMU ANNO 2024:
TIPOLOGIA DI IMMOBILE
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ALIQUOTA NUOVA IMU
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Abitazioni principali e relative pertinenze
- A/2 Abitazioni di tipo civile
- A/3 Abitazioni di tipo economico
- A/4 Abitazioni di tipo popolare
- A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare
- A/6 Abitazioni di tipo rurale
- A/7 Abitazioni in villini
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Esente
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Abitazioni principali e relative pertinenze classate come segue:
-A/1 Abitazioni di tipo signorile
-A/8 Abitazioni in ville
-A/9 Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici
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6,0 per mille
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Unità immobiliari e relative pertinenze assimilabili all’abitazione principale ai sensi dell’art. 7 lettera f) del Regolamento Nuova IMU
-Unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
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Esente
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- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze degli assegnatari;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
-Un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
-I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali adibiti ad abitazione principale
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Esente
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Fabbricati classificati nella categoria catastale D, ad eccezione dei D10 e D5
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10,1 per mille
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Fabbricati rurali ad uso strumentale – Categoria D10
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1,0 per mille
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Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati
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Esenti
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Fabbricati classificati nella categoria catastale C1 e C3
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8,6 per mille
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Fabbricati classificati nella categoria catastale D5
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10,6 per mille
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Aree edificabili
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8,6 per mille
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Terreni agricoli
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Esente
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Unità catastali abitative, diverse dall’abitazione principale del contribuente, sfitte o comunque tenute a disposizione
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9,6 per mille
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Altri fabbricati per cui non sia prevista una specifica diversa aliquota
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9,1 per mille
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Il versamento dell’imposta dovrà essere effettuato mediante mod. F24
Il Codice Ente del Comune di Faloppio è D482.
I Codici tributo da utilizzare nella compilazione del modello sono i seguenti:
Cod. 3912: IMU abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)
Cod. 3916: IMU aree fabbricabili
Cod. 3918: IMU altri fabbricati
Cod. 3925: IMU immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (STATO)
Cod. 3930: IMU immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (INCREMENTO COMUNE)
L’imposta non è dovuta per importi annui inferiori a 12,00 Euro.
Per eventuali chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Tributi alla seguente mail:
tributi@comune.faloppio.co.it
oppure telefonicamente allo 031/986100 interno 4
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Cinzia Tettamanti