Officine di autoriparazione: meccanici, carrozzerie, gommisti

TIPI DI PRATICHE:

Le tipologie di pratiche in cui si articola l’esercizio dell’attività di autoriparazione, sono le seguenti:

  • avvio dell’attività;
  • subingresso;
  • cessazione dell’attività.

DESTINATARI

Imprese che intendono esercitare l’attività di officine di autoriparazione.

DESCRIZIONE

Per attività di autoriparazione s'intende la manutenzione e riparazione dei veicoli e complessi di veicoli a motore, compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e cose nonché tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di loro componenti e l'installazione di impianti e componenti fissi. Sono soggette alla stessa disciplina anche le imprese esercenti in prevalenza attività di commercio e noleggio di veicoli e le imprese di autotrasporto merci per conto terzi iscritte all'Albo degli autotrasportatori che svolgano, con carattere strumentare o accessorio attività di autoriparazione, nonché ogni altra impresa o organismo di natura privatistica che svolga attività di autoriparazione per esclusivo uso interno.[1]

L’attività di autoriparazione si distingue in: a) meccatronica (al posto delle precedenti meccanica-motoristica ed elettrauto)[2]; b) carrozzeria; c) gommista (L. n. 122/1992, come modificata dall’art. 1, L. n. 224/2012,).

La dotazione di attrezzature per l'esercizio dell'attività è stabilita ed aggiornata con Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, con cadenza biennale.

Ciascuna impresa deve documentare per ogni unità locale sede di officina, la preposizione di un Responsabile tecnico in possesso dei requisiti personali e tecnico professionali di cui

all'art. 7 della L. n. 122/92. Ove in possesso del suddetto requisito, alla gestione tecnica può essere preposto anche il titolare dell'officina.[3]

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Le installazioni e collegamenti fissi con l’impianto elettrico dei veicoli (es. installazione apparecchiature ricetrasmittenti) rientrano, anche se marginali, negli interventi soggetti alla L. n. 122/1992 (Parere Ministero Sviluppo Economico prot. n. 52372 del 31 marzo 2014).

Le officine di autoriparazione che montano o riparano i tachigrafi digitali devono richiedere la previa autorizzazione Ministeriale e l’iscrizione nell’Elenco dei montatori o delle officine autorizzate” tenuto dall’Unione nazionale delle Camere di Commercio (Unioncamere).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • L. n. 224/2012 … disciplina dell'attività' di autoriparazione”;
  • D.P.R. n. 558/1999 “…semplificazione della disciplina (…) registro delle imprese ...”,
  • D.lgs. n. 112/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato...”;
  • L. n. 122/1992 “... disciplina dell’attività di autoriparazione”;
  • Legge n. 447/1995 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;
  • D.P.R. n. 227/11 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi…”;
  • D.lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;
  • D.P.R. n. 59/2013 “… disciplina dell'autorizzazione unica ambientale”;
  • Legge n. 241/1990, D.lgs. n. 126/2016 e D.lgs. n. 222/2016;
  • D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.

ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ

Preliminarmente è necessario:

  • costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa o artigiana;
  • procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio (nel registro/albo corrispondente).

Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:

  • l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
  • il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.

REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

Ai sensi dell’art. 19bis, L. n. 241/90, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.

Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:

 

ATTIVITÀ

REGIME AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

89

Esercizio di attività Officine di autoriparazione: meccanici, carrozzerie, gommisti

Con impatto acustico:

 

 

L. n. 224/2012

D.P.R. n. 558/1999, art. 10

D.lgs. n. 112/1988, art. 22

L. n. 122/1992

L. n. 447/1995, art. 8

D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B

D.P.R. n. 59/2013

 

a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;

a) SCIA unica

a) SCIA per avvio dell’attività più comunicazione di impatto acustico:

La SCIA unica comprende la comunicazione di impatto acustico mediante compilazione di apposito modulo allegato alla SCIA unica.

 

 

b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione

b) SCIA condizionata

b) SCIA per l’avvio dell’attività più nulla osta d’impatto acustico:

La richiesta di rilascio del nulla osta e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente alla SCIA. L’attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta.

 

 

Prevenzione incendi in caso di:

a) officine di riparazione di veicoli a motore, rimorchi, per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 mq;

b) officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti.

SCIA unica

SCIA per avvio dell’attività più SCIA per prevenzione incendi.

La Scia prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.FF.

D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punti 53 e 54

 

Emissioni in atmosfera in caso di riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all’uso giornaliero non superiore a 20 kg[4]

SCIA condizionata

SCIA per avvio dell’attività più autorizzazione generale o AUA per emissioni in atmosfera:

L’istanza per l’autorizzazione generale o l’AUA in caso di più autorizzazioni, è presentata al SUAP contestualmente alla SCIA. Resta ferma la facoltà di richiedere l’autorizzazione nell’ambito dell’AUA anche qualora si tratti di attività per le quali è possibile ottenere l’autorizzazione di carattere generale.

L’attività non può essere iniziata fino al rilascio dell’autorizzazione o al decorso dei termini per il silenzio assenso in caso di autorizzazione generale.

In caso di AUA la Conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza.

D.lgs. n. 152/2006, art. 272, c.2, Parte V, Allegato IV Parte II

D.P.R. n. 59/2013, art. 7 e Allegato I, lett. a)

 

Emissioni in atmosfera in caso di riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all’uso giornaliero superiore a 20 kg

SCIA condizionata

SCIA per avvio dell’attività più AUA per emissioni in atmosfera:

L’istanza di AUA è presentata contestualmente alla SCIA ed è trasmessa a cura del SUAP all’autorità competente.

La Conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza.

L’attività non può essere iniziata fino al rilascio dell’autorizzazione.

D.lgs. n. 152/2006, art. 269

D.P.R. n. 59/2013, art. 7 e Allegato I, lett. a)

90

Subingresso

Comunicazione

In caso di emissione di rumori superiore a quanto comunicato o autorizzato in precedenza, l’istanza e la documentazione d’impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l’indicazione delle misure previste per eliminare o ridurre le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP.

L. n. 224/2012

D.P.R. n. 558/1999, art. 10

D.lgs. n. 112/1998, art. 22

D.P.R. n. 387/1994

L. n. 122/1992

L. n. 447/1995, art. 8

D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B

D.P.R. n. 59/2013

 

Prevenzione incendi in caso di:

a) officine di riparazione di veicoli a motore, rimorchi, per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 mq;

b) officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti.

Comunicazione

Comunicazione per subingresso più comunicazione per voltura prevenzione incendi:

Ai fini della voltura della prevenzione incendi, la comunicazione è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF.

 

 

 

Cessazione

Comunicazione

 

 

 

Alla presentazione dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con la sua effettiva presentazione[5], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex artt. 19, c.3 e 20 c.1, L. n. 241/90, decorrono dal ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18bis, L. n. 241/90).

Elenco degli stati, qualità personali, fatti, oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (D.lgs. n. 126/2016)

Stati, qualità personali, fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione

Norme che ne prevedono la produzione

Dati identificativi dell’impresa

Art. 2195 codice civile,

Qualità rivestita dal titolare dell’impresa

Art. 2082 codice civile

Ubicazione esercizio e tipologia attività

Art. 1, c.2, l. N. 122/1992

Possesso requisiti morali e professionali del titolare/Responsabile Tecnico[6]

Art. 10, c.4, D.P.R. n. 558/1999 e art. 7, L. N. 122/1992

Rispetto norme urbanistiche, edilizie, di destinazione d’uso, igienico-sanitarie[7]

Disposizioni urbanistiche e igienico-sanitarie comunali

Rispetto norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro[8]

D.lgs. N. 81/2008

Rispetto norme prevenzione incendi[9]

D.P.R. n. 151/2011, Allegato I, punti 53 e 54

Osservanza disposizioni in materia di impatto acustico[10]

L. N. 447/1995

Osservanza disposizioni in materia di emissioni in atmosfera[11]

D.lgs. N. 152/06 e d.p.r. n. 59/2013

Assenza cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo del D.lgs. N. 159/2011[12]

Art. 67, c.1, lett. A), D.lgs. N. 159/2011

Dichiarazioni persone tenute (amministratori, soci) – solo per società, associazioni, organismi collettivi[13]

Art. 67 e 85, d.lgs. N. 159/2011

Prestazione del consenso al trattamento dei dati personali

Art. 13, del d.lgs. N. 196/2003

N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle Agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[14]

Documentazione, Segnalazioni e Comunicazioni da allegare alla SCIA UNICA (a pena di irricevibilità):

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Procura/Delega

Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione

q

Copia del documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura

q

Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)

Nel caso di cittadini extracomunitari

q

Dichiarazione sul possesso dei requisiti da parte del Titolare/Responsabile Tecnico (Allegato A del modello + copia del documento d’identità)

Sempre

q

Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato B del modello + copia del documento d’identità)

Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante

q

Comunicazione di impatto acustico

Sempre, in caso di emissioni sonore non superiori alle soglie della zonizzazione comunale

q

SCIA per prevenzione incendi

Sempre in caso di officine e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 mq o di officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti

Richiesta di altre autorizzazioni da presentare contestualmente alla SCIA condizionata (a pena di irricevibilità):

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Documentazione per il rilascio del nulla osta di impatto acustico

Sempre in caso di emissioni sonore superiori alle soglie della zonizzazione comunale

q

Autorizzazione generale o AUA (in caso di più autorizzazioni) per emissioni in atmosfera

Sempre in caso di riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all’uso giornaliero

Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Procura/Delega

Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione

q

Copia documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura

q

Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)

Nel caso di cittadini extracomunitari

q

Dichiarazione da parte del Notaio

Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione

q

Comunicazione per voltura prevenzione incendi

Nel caso di officine e carrozzerie di superficie coperta superiore a 300 mq e di officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti

q

Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale

Nel caso di cessazione dell’attività

Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) - a pena di irricevibilità:

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc.

Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione

q

- Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato;

ovvero

- Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo

Obbligatoria nel caso di presentazione di un’istanza contestuale alla SCIA condizionata

REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ

Idoneità dei locali dal punto di vista urbanistico, edilizio e di destinazione d’uso.

Rispetto norme igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Osservanza disposizioni in materia di impatto acustico (L. n. 447/1995).

Osservanza disposizioni in materia di emissioni in atmosfera in caso di riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all’uso giornaliero, ex D.lgs. n. 152/06 (eventualmente attraverso la procedura dell’Autorizzazione Unica Ambientale ex DPR n. 59/13 in caso di più autorizzazioni).

Rispetto norme prevenzione incendi, in caso di in caso di officine e carrozzerie di superficie coperta superiore a 300 mq o di officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti, di cui al D.P.R. n. 151/2011, Allegato I, punti 53 e 54.

Requisiti personali generali:

Costituisce impedimento soggettivo all’esercizio dell’attività di autoriparazione, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di procedura penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/2011).

In caso di impresa individuale, i requisiti morali devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale Direttore Tecnico; in caso di società/associazioni/organismi collettivi, i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, dal Responsabile tecnico e dai soggetti indicati dall’art. 85, c. 1 e 2 del D.lgs. n. 159/2011.

Requisiti personali specifici in capo al Responsabile Tecnico[15]:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato della Comunità europea o di uno Stato, anche non appartenente alla Comunità europea, con cui sia operante la condizione di reciprocità;

b) non avere riportato condanne definitive per reati commessi nell'esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore di cui all'art. 1, c.2, L. n. 122/1992, per i quali é prevista una pena detentiva.

Requisiti professionali in capo al Responsabile Tecnico[16]:

Il Responsabile tecnico, ai sensi dell’art. 7, L. n. 122/1992, deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti tecnico professionali:

  • aver esercitato, per almeno tre anni nell'arco degli ultimi cinque, l'attività di autoriparazione come dipendente (operaio qualificato), titolare, socio o familiare collaboratore nell'ambito di imprese operanti nel settore;
  • aver frequentato con esito positivo un apposito corso regionale teorico - pratico di qualificazione oppure aver conseguito un titolo di studio a carattere tecnico - professionale attinente all'attività, seguiti da almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione come operaio qualificato nell'arco degli ultimi cinque;
  • aver conseguito in materia tecnica attinente all'attività un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea.

Ai sensi dell'art. 6, L. n. 25/1996, sono abilitati i titolari/soci di imprese, ancorché cessate, che dimostrino di avere svolto professionalmente l'attività in periodi pregressi all'entrata in vigore della Legge n. 122/1992, per una durata non inferiore ad un anno, essendo stati iscritti per tali attività nell'Albo delle Imprese Artigiane o nel Registro delle Ditte.

Nel caso di requisito tecnico-professionale maturato all'estero occorre il preventivo riconoscimento del Ministero dello Sviluppo Economico.

TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI

L’attività, oggetto della Scia unica[17] può essere iniziata dalla presentazione della stessa.

L’Attività oggetto della SCIA condizionata[18] può essere avviata solo dopo il rilascio dell’Autorizzazione Generale (ex art. 272, c.2, D.lgs. n. 152/2006 e art. 7, DPR n. 59/2013) o dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA, ex art 29 bis e ss. del D.lgs. n. 152/2006 in caso di pluralità di autorizzazioni). L’Autorizzazione generale e l’AUA sono rilasciate dalla Regione o dalla diversa autorità indicata dalla normativa regionale e confluiscono nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dal SUAP ovvero nella determinazione motivata della Conferenza dei Servizi di cui all’art. 14, L. n. 241/90.

Qualora, nei controlli venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l'attività e i suoi effetti, entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, viene sospesa l'attività. L'atto interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso tale termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l'amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. n. 241/90 (ossia, entro 18 mesi nel caso di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato). In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, Legge n. 241/90.

L’attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla data della sua presentazione In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ....... giorni dal ricevimento, sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l'integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.

Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionabili ex artt. 71 e ss. D.P.R. n. 445/2000.

 

[1] Non rientrano nell'attività' di autoriparazione le attività di lavaggio, di rifornimento di carburante, di sostituzione del filtro dell'aria, del filtro dell'olio, dell'olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento, che devono in ogni caso essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di autoriparazione di macchine agricole e rimorchi effettuata su mezzi propri dalle imprese agricole e da quelle che svolgono l’attività agromeccanica provviste di officina, la costruzione di veicoli speciali, di costruzione di autocarrozzerie e, in genere di trasformazione di veicoli, in quanto tali attività sono regolate dalle norme in materia di omologazione, la riparazione, manutenzione di macchine per il movimento terra provviste di targa (escavatori, pale meccaniche, ruspe, ecc.) riconducibili alla categoria delle macchine operatrici previste dall’art. 58 del codice della strada in quanto non possono considerarsi adibite al trasporto su strada di persone o cose.

[2] L’art. 3 della L. n. 224/2012, prevede il seguente regime transitorio: a) le imprese che, alla data della sua entrata in vigore (5 gennaio 2013), risultano già iscritte nel Registro delle Imprese o nell’Albo delle Imprese Artigiane e abilitate sia alle attività di meccanica e motoristica sia a quella di elettrauto, sono abilitate di diritto allo svolgimento della nuova attività di meccatronica; b) le imprese che, alla data del 5 gennaio 2013, sono iscritte nel Registro delle Imprese o nell’Albo delle Imprese Artigiane e sono abilitate all’attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto possono proseguire per i cinque anni successivi alla medesima data le rispettive attività (fino al 05/01/2018); entro tale termine, viene prevista la frequenza obbligatoria di un corso professionale per i responsabili tecnici; c) le persone preposte alla gestione tecnica che abbiano compiuto 55 anni alla data di entrata in vigore della legge di modifica (5 gennaio 2013) possono proseguire l’attività fino al compimento dell’età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia.

Entro il 5/1/2018, i Responsabili Tecnici di imprese abilitate ad una sola sezione, se non sono in possesso di altri requisiti tecnico-professionali (art. 7, comma 2, lettere a) e c) della L. n. 122/1992), devono frequentare con esito positivo il corso di formazione professionale integrativo per l'attività di "meccatronica".

[3] Non può essere preposto alla gestione tecnica un consulente o un professionista esterno.

[4] La disciplina indicata sopra si applica quando le Regioni (o le Province) non hanno adottato specifiche autorizzazioni generali. Negli altri casi si applicano le autorizzazioni generali adottate dalle regioni (o dalle Province);

[5] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;

[6] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività

[7] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[8] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[9] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[10] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività

[11] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività

[12] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[13] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività

[14] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.

[15] Ove in possesso dei requisiti professionali, alla gestione tecnica può essere preposto anche il titolare dell'officina; mentre Non può essere preposto alla gestione tecnica un consulente o un professionista esterno;

[16] Ove in possesso dei suddetti requisiti, alla gestione tecnica può essere preposto anche il titolare dell'officina; mentre Non può essere preposto alla gestione tecnica un consulente o un professionista esterno;

[17] SCIA per avvio dell’attività più Comunicazione di impatto acustico più Scia prevenzione incendi;

[18] SCIA per avvio dell’attività più Nulla osta di impatto acustico in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione più Autorizzazione generale o AUA per emissioni in atmosfera in caso di riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all’uso giornaliero;

Documenti

  • SCIA per l'esercizio dell'attività di autoriparatore
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