Informazioni generali
Lo Stato Civile Italiano è entrato in funzione in Lombardia a decorrere dall’anno 1866.
Prima di tale anno l’attività di registrazione degli eventi di nascita, matrimonio e decesso era
svolta dall’Autorità Ecclesiastica.
Qualora l’evento (nascita, matrimonio, decesso) risulti antecedente al 1866 la richiesta dovrà
pertanto essere rivolta alla Curia Vescovile da cui la Chiesa dipendeva, ai fini della ricerca nel
registro parrocchiale di competenza.
La Regione Lombardia è composta da 12 Province e la Provincia di Como comprende ben 148
Comuni.
Il Comune di FALOPPIO è stato istituito ex novo nel 1928 dall’unione dei Comuni di GAGGINO e
CAMNAGO FALOPPIA.
Pertanto, affinché sia possibile procedere alla ricerca negli archivi storici di Stato Civile
del Comune di FALOPPIO (GAGGINO e CAMNAGO FALOPPIA prima del 1928) è di fondamentale
importanza:
1. Accertare preventivamente che il Comune di FALOPPIO (GAGGINO e CAMNAGO
FALOPPIA prima del 1928) sia il luogo in cui si è verificato l’evento (nascita, matrimonio,
decesso);
2. Fornire più informazioni possibili sul soggetto a cui si riferisce la ricerca di interesse.
Normativa
L'art. 450 del Codice Civile, pur affermando il principio della pubblicità dei registri dello Stato Civile,
esclude che essi possano essere consultati direttamente dai privati, demandando ai soli Ufficiali
preposti al servizio di rilasciare estratti o certificati e di svolgere, negli atti affidati alla loro
custodia, le indagini domandate dai privati.
E ’principio più volte ribadito che sono legittimati a richiedere estratti e certificati solo coloro che
vi abbiano un personale interesse.
Il D.P.R. n. 396/2000 prevede inoltre che possono essere richiesti estratti per riassunto o per
copia integrale degli atti di Stato Civile da chi vi abbia interesse, purché il rilascio non sia vietato
dalla legge.
L’art. 3 del D.P.R. 432/1957 consente il rilascio dell’estratto di nascita con indicate le generalità
dei genitori “per l’esercizio di doveri o di diritti derivanti dallo stato di legittimità o di
filiazione” quindi ne possono fare richiesta esclusivamente i seguenti soggetti:
l’interessato ricadente in tale fattispecie (ad esempio un discendente), se maggiorenne;
il genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale, se l'interessato è minorenne;
una terza persona formalmente delegata dall’interessato di cui sopra.
Indicazioni fondamentali sul contenuto della richiesta
La richiesta deve essere FIRMATA dal richiedente, e deve indicare:
1. tutte le informazioni riguardanti il RICHIEDENTE;
2. le esatte generalità del SOGGETTO rispetto al quale si chiede la certificazione (cognome,
nome, data e luogo di nascita più altri dati a seconda della certificazione richiesta) ;
3. uso del certificato.
Tali elementi costituiscono il presupposto indispensabile ai fini dell’effettuazione della ricerca
storica
in caso di richiesta di copia DI ESTRATTI DI ATTI DI NASCITA CON INDICAZIONE
DELLA PATERNITA’ E MATERNITA’ O ESTRATTI DI ATTI DI NASCITA IN FORMATO
PLURILINGUE occorre dimostrare il legame di parentela DAL SOGGETTO rispetto
al quale si chiede la certificazione FINO AL RICHIEDENTE.
In mancanza di quanto sopra indicato, non si darà luogo alla ricerca in quanto la richiesta non
potrà essere evasa.
Termini
Le ricerche storiche d'archivio finalizzate alla determinazione dell'albero genealogico ai fini del
riconoscimento della cittadinanza italiana, con eventuale rilascio di estratti in caso di esito
positivo della ricerca saranno evase in 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione della
richiesta da parte di persone in possesso di cittadinanza straniera, come previsto dall'art.14
comma 2-bis del Decreto Legge 4 ottobre 2018, n.113, convertito con modificazioni dalla Legge
1 dicembre 2018, n.132.
I termini suddetti sono sospesi a tempo indeterminato se l'istanza non è accoglibile in quanto
incompleta (es. incompletezza dei dati richiesti dal modulo di richiesta, mancanza di busta
preaffrancata).
Nota Bene: l’Ufficio di Stato Civile del Comune di Faloppio non effettua analisi e ricerche in
assenza di dati precisi per le richieste di riconoscimento di cittadinanza italiana ai sensi art. 1
della Legge 5 febbraio 1992, n. 91 [jure sanguinis], a meno che non siano presentate
formalmente in carta legale (con marca da bollo da 16,00 €) da interessati che abbiano stabilito
la propria residenza in Italia RICHIEDENDO L’ISCRIZIONE NELL’ANAGRAFE DEL COMUNE DI
FALOPPIO, in quanto attività IRRITUALE e causa di appesantimento ed intralcio dei compiti di
ufficio.