Statuto Comunale

Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dal presente testo unico stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranzE

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DECRETO LEGISLATIVO 18/8/2000 n. 267 - TESTO UNICO DEGLI ENTI LOCALI
Articolo 6
1.I comuni e le province adottano il proprio STATUTO.
2.Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dal presente testo unico stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio. Lo statuto stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma ed il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal presente testo unico.
 regolamenti più recenti, già in formato digitale, sono in fase di inserimento sul sito, mentre per quelli non presenti sul web sono disponibili presso l'Ufficio Segreteria del Comune.
Statuto comunale TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI Art. 1 Definizione (Artt. 3 e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) 1.Il Comune di FALOPPIO è ente locale autonomo nell’ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica - che ne determinano le funzioni - e dal presente statuto. 2. Esercita funzioni proprie e funzioni conferite dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà. Art. 2 Autonomia (Artt. 3 e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) 1. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito dello statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. 2. Il comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.
3. Il comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri comuni, della provincia, della regione, dello stato e della convenzione europea relativa alla Carta europea dell’autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.
4. L’attività dell’amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell’economicità di gestione, dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione. 5. Il comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio. 6. Il comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali. 7. Il comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali. Art. 3 Sede (Art. 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) 1. La sede del Comune è sita in via Manzoni n. 1. La sede potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio Comunale. Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali. 2. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della giunta comunale, potranno essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede. 3. Sia gli organi che le commissioni di cui al primo comma, per disposizione regolamentare, potranno riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del comune. Art. 4 Territorio (Art. 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) 1. Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all’art. 9 della legge 24 dicembre1954, n. 1228, approvato dall’istituto nazionale di statistica. 2. Il Comune è costituito da n. 2 frazioni denominate: Gaggino e Camnago. Art. 5 Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore - Distintivo del Sindaco (Artt. 6, c. 2 e 50, c. 12, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) 1. Lo stemma ed il gonfalone del Comune sono conformi ai bozzetti allegati, rispettivamente, sub lettere a) e b), che, con le rispettive descrizioni, formano parte integrante del presente statuto. 2. La fascia tricolore, che è il distintivo del Sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune. 3. L’uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento. 4. L’uso dello stemma può essere autorizzato con provvedimento del Sindaco nel rispetto delle norme regolamentari. Art. 6 Pari opportunità (Art. 6, c. 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) 1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne: a) riserva alle donne posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all’art. 61, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. L’eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata; b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica; c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici; d) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica. 2. Per la presenza di entrambi i sessi nella giunta comunale, trova applicazione il successivo articolo 23. Art. 7 Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate. Coordinamento degli interventi 1. Il comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e l’azienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all’art. 34, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti. 2. Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone handicappate con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel comune, provvede l’ente Unione dei Comuni “Terre di Frontiera” cui questo Comune è associato per tali servizi. Art. 8 Conferenza Stato-Città-Autonomie locali 1. Nell’ambito del decentramento di cui alla L. 15 marzo 1997, n. 59, il comune si avvale della conferenza stato-città-autonomie locali, in particolare per: a) l’informazione e le iniziative per il miglioramento dell’efficienza dei servizi pubblici locali; b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell’articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 e successive modificazioni; c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni, da celebrare in ambito nazionale. Art. 9 Tutela dei dati personali 1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni. TITOLO II ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE (Consiglio - Sindaco - Giunta) Capo I CONSIGLIO COMUNALE Art. 10 Presidenza (Artt. 38, 39 e 40 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) 1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco. 2. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall’atto costitutivo dell’ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze. 3. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza. 4. Al presidente sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e della attività del consiglio. Art. 11 Consiglieri comunali - Convalida - Programma di governo (Artt. 38, 39 e 46, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) 1. I consiglieri comunali rappresentano l’intero corpo elettorale del comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato. 2. Le indennità, il rimborso di spese e l’assistenza in sede processuale per fatti connessi all’espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge. 3. Il consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 41 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267. 4. Nella stessa seduta il sindaco comunica al consiglio la composizione della giunta, tra cui il vice sindaco, dallo stesso nominata. 5. Entro tre mesi dalla prima seduta del consiglio il sindaco, sentita la giunta consegna, ai capigruppo consiliari, il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. 6. Entro i successivi 30 giorni il consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione. 7. Il consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l’approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell’atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti. 8. La verifica da parte del consiglio dell’attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all’accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall’art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267. Art. 12 Funzionamento del consiglio - Decadenza dei Consiglieri (Artt. 38 e 43, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) 1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi: a) gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno: –cinque giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria; –tre giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria; – un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti; il giorno di consegna non viene computato; b) nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata, ad opera della presidenza, un’adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri. A tal fine, la documentazione relativa alle proposte iscritte all’ordine del giorno sono messe a disposizione del Consiglio, da parte del responsabile del servizio, almeno tre giorni prima della seduta; c) prevedere, per la validità della seduta, in seconda convocazione la presenza,escluso il Sindaco, di non meno di un terzo dei consiglieri assegnati pertanto: – n. 8 consiglieri per le sedute di prima convocazione; – n. 6 consiglieri per le sedute di seconda convocazione; d) richiedere, per l’approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione, la presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione; e) riservare al presidente il potere di convocazione e di direzione dei lavori; f) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto, secondo regolamento consiliare; g) indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni debbono essere trattate in apertura o chiusura della seduta; h) disciplinare la fornitura dei servizi, delle attrezzature, degli uffici e delle risorse finanziarie assegnate all’ufficio di presidenza del consiglio. 2. In pendenza di modifiche e/o adeguamento dell’approvazione del regolamento di cui al precedente comma 1, nonché in casi di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in Consiglio e capogruppo di ciascuna lista che comunque non può essere inferiore a n. 2 Consiglieri. a) per il gruppo di maggioranza: il candidato consigliere che ha riportato il maggior numero di voti di preferenza, salvo diversa designazione del gruppo; b) per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di Sindaco delle rispettive liste, salvo diversa designazione del gruppo; 3. Il consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l’assenza dalla seduta entro tre giorni dalla stessa, di cui il segretario comunale deve riportare in verbale. 4. La mancata partecipazione a cinque sedute consecutive nell’anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all’avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all’interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso. 5. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al consiglio. Copia della delibera è notificata all’interessato entro 10 giorni. 6. Ai Consiglieri Comunali, su specifica decisione consigliare, viene attribuito il gettone di presenza negli importi stabiliti per legge. Art. 13 Sessioni del consiglio (Art. 38, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) 1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie. 2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge: a) per l’approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio precedente; b) per la verifica degli equilibri di bilanc io di cui all’art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; c) per l’approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica; d) per eventuali modifiche dello statuto. 3. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo. Art. 14 Esercizio della potestà regolamentare (Art. 7, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) 1. Il Consiglio e la Giunta Comunale, nell’esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge. 2. I regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico Art. 15 Commissioni consiliari permanenti (Art. 38, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) 1. Il consiglio comunale può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo. 2. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento. 3. I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti. 4. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento. Art. 16 Costituzione di commissioni speciali (Artt. 38 e 44, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) 1. Il consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste. 2. Per la costituzione delle commissioni speciali, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell’articolo precedente. Alle opposizioni è attribuita la presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia. 3. Al momento della costituzione delle commissioni (con l’atto costitutivo) saranno disciplinati i limiti e le procedure d’indagine. 4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati. 5. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del comune e ha facoltà di ascoltare il sindaco, gli assessori, i consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate. 6. La commissione speciale, insediata dal presidente del consiglio, provvede alla nomina, al suo interno, del presidente. Per la sua nomina voteranno i soli rappresentanti dell’opposizione limitatamente alla pres idenza delle commissioni ad essa riservate. Art. 17 Indirizzi per le nomine e le designazioni (Art. 42, c. 2, lettera m, 50, c. 9 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) 1. Il Consiglio Comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni. Il Sindaco darà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi. 2. Per la nomina e la designazione sarà promossa la presenza di ambo i sessi. 3. Tutti i nominati o designati dal Sindaco, decadono con il decadere del medesimo Sindaco. Art. 18 Interrogazioni Interpellanze e Mozioni (Art. 43, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) 1. I Consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni interpellanze e mozioni al Sindaco o agli Assessori. 2. Il Consigliere che intenda avvalersi di tale facoltà deve presentare per iscritto indicando se chiede risposta scritta o risposta orale relativamente alle prime due 3. Il Sindaco, dispone: a) se deve essere data risposta scritta, che l’ufficio provveda entro 15 giorni dal ricevimento; b) se deve essere data risposta orale, che venga iscritto all’ordine del giorno del consiglio successivo della prima seduta del Consiglio; c) se il richiedente è assente ingiustificato nella seduta di discussione si intende rinunciatario 4. Il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale disciplinerà lo svolgimento della discussione per le interrogazioni interpellanze e mozioni, nonché le dichiarazioni di improponibilità. 5. A conclusione delle sedute consiliari il Sindaco, al fine di coinvolgere la cittadinanza e qualora motivi di particolare interesse collettivo dovessero essere sollecitati, può proporre un dibattito con il pubblico presente, onde acquisire eventuali suggerimenti e/o proposte. Capo II SINDACO E GIUNTA Art. 19 Elezione del Sindaco (Artt. 46 e 50, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) 1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del consiglio comunale. 2. Il Sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana. 3. Il Sindaco è titolare della rappresentanza generale del Comune. In caso di sua assenza o impedimento la rappresentanza istituzionale dell’ente spetta, nell’ordine, al vicesindaco e all’Assessore più anziano di età. Art. 20 Linee programmatiche (Art. 46, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) 1. Le linee programmatiche, presentate dal sindaco nella seduta di cui al precedente articolo 11, debbono analiticamente indicare le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risor se finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità. Art. 21 Vice sindaco (Art. 53, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) 1. Il vice sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall’esercizio delle funzioni. 2. In caso di assenz a o impedimento del vice sindaco, alla sostituzione del sindaco provvede l’assessore più anziano di età. Art. 22 Delegati del sindaco 1. Il sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi. 2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo. 3. Il sindaco può modificare l’attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogniqualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno. 4. Qualora determinate materie necessitano di un più ampio coinvolgimento, il Sindaco può affiancare agli Assessori anche i Consiglieri Comunali. 5. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al consiglio in occasione della prima seduta utile. Art. 23 La Giunta - Composizione e nomina - Presidenza (Artt. 47 e 64, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) 1 La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da non meno di quattro e non più di sei assessori, compreso il vicesindaco. Il numero degli assessori sarà determinato con decreto sindacale. 2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti per la elezione a consigliere comunale, nel numero massimo due. 3 Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del consiglio comunale senza diritto di voto e partecipare alle discussioni riguardanti il proprio assessorato. 4. Il sindaco, per la nomina della giunta, avrà cura di promuovere la presenza di ambo i sessi. 5. La giunta, nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, accerta, con apposito verbale le condiz ioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere dei suoi eventuali componenti non consiglieri. Lo stesso accertamento dovrà essere rinnovato al verificarsi di nuove nomine. Art. 24 Competenze della giunta (Art. 48, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) 1. Le competenze della Giunta sono disciplinate dall’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267. 2. L’accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della Giunta solo se non comporti oneri di natura finanziaria a v alenza pluriennale, in caso diverso rientra nelle competenze del Consiglio, ai sensi dell’art. 42, lettere i) ed l) , del T.U. 18 agosto 2000, n. 267. Art. 25 Funzionamento della giunta (Art. 48, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) 1. L’attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori. 2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa l’ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari. 3. Il Sindaco dirige e coordina l’attività della Giunta e assicura l’unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa. 4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione, che dovrà risultare a verbale, della Giunta stessa. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L’eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese. Art. 26 Cessazione dalla carica di assessore 1. Le dimissioni da Assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. 2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio. 3. Alla sostituzione degli Assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall’ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio. TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - DIFENSORE CIVICO Capo I PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI - ASSEMBLEE - CONSULTAZIONI - ISTANZE E PROPOSTE Art. 27 Partecipazione dei cittadini (Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) 1. Il Comune garantisce l’effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all’attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità anche su base di quartiere e frazione. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività. 2. Nell’esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali. 3. Ai fini di cui al comma precedente l’amministrazione comunale favorisce: a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta; b) l’iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti. 4. L’Amministrazione Comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l’autonomia e l’uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi. 5. Nel procedimento relativo all’adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive sono garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall’apposito regolam ento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell’osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. ed i.. 6. Il Sindaco conferisce ai cittadini il diritto di partecipare ai dibattiti dopo le sedute consiliari su esplicita sua autorizzazione e ciò in considerazione di una tradizione pluriennale. Art. 28 Riunioni e assemblee (Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) 1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative. 2. L’amministrazione comunale ne facilita l’esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d’uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull’esercizio dei locali pubblici. 3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo. 4. Gli organi comunali poss ono promuovere assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale: a) per la formazione di comitati e commissioni; b) per dibattere problemi; c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni. Art. 29 Consultazioni (Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) 1. Il consiglio e la giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse. 2. Consultazioni, nelle forme previste nell’apposito regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all’adoz ione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive. 3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti. 4. I costi delle consultazioni sono a carico del comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi. Art. 30 Istanze petizioni e proposte (Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) 1. Gli elettori del comune, possono rivolgere istanze e petizioni al consiglio e alla giunta comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti. 2. Il consiglio comunale e la giunta, entro 30 giorni dal ricevimento, dovranno adottare i provvedimenti di competenza. Se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prenderanno atto del ricevimento dell’istanza o petizione precisando lo stato del procedimento. Copia della determinazione sarà trasmessa, entro cinque giorni al presentatore e al primo firmatario della medesima. 3. Le proposte dovranno essere sottoscritte almeno dal 50,1% degli elettori con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari. Art. 31 Cittadini dell’Unione europea - Stranieri soggiornanti - Partecipazione alla vita pubblica locale (Art. 8, c. 5, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) 1. Al fine di assicurare la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell’Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, il comune: a) favorirà la inclusione, in tutti gli organi consultivi locali, dei rappresentanti dei cittadini dell’Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti; b) promuoverà la partecipazione dei cittadini all’Unione europea e degli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno alla vita pubblica locale. Capo II REFERENDUM Art. 32 Azione referendaria (Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) 1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale. 2. Non possono essere indetti referendum: a) in materia di tributi locali e di tariffe; b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali; c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell’ultimo quinquennio. 3. I soggetti promotori del referendum possono essere: a) il trenta per cento del corpo elettorale; b) il consiglio comunale. 4. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali. Art. 33 Disciplina del referendum (Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) 1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum. 2. In particolare il regolamento deve prevedere: a) i requisiti di ammissibilità; b) i tempi; c) le condizioni di accoglimento; d) le modalità organizzative; e) i casi di revoca e sospensione; f ) le modalità di attuazione. Art. 34 Effetti del referendum (Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) 1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi. 2. Se l’esito è stato favorevole, il sindaco è tenuto a proporre al consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull’oggetto del quesito sottoposto a referendum. 3. Entro lo stesso termine, se l’esito è stato negativo, il sindaco ha facoltà di proporre egualmente al consiglio la deliberazione sull’oggetto del quesito sottoposto a referendum. Capo III DIFENSORE CIVICO Art. 35 Istituzione dell’ufficio (Art. 11, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) 1. Può essere istituito nel comune l’ufficio del «difensore civico» quale garante del buon andamento, dell’imparzialità, della tempestività e della correttezza dell’azione amministrativa. 2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell’ordinamento vigente. Art. 36 Nomina - Funzioni - Disciplina (Art. 11, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) 1. Con apposita deliberazione consigliare saranno disciplinate la nomina, le funzioni ed i campi di intervento del difensore civico. 2. Il comune ha facoltà di promuov ere un accordo con enti locali, amministrazioni statali e altri soggetti pubblici della provincia per l’istituzione di un comune ufficio del difensore civico. L’organizzazione, le funzioni e i rapporti di questo con gli enti predetti verranno disciplinati nell’accordo medesimo e inseriti nell’apposito regolamento. 3. La citata deliberazione dovrà prevedere la disciplina dello svolgimento delle funzioni di controllo di cui all’art. 127 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267. TITOLO IV ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA- DIRITTI DEL CONTRIBUENTE Art. 37 Albo pretorio - Pubblicazione dei regolamenti (Art. 124, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) 1. È istituito nella sede del comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l’albo pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono. 2. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possono leggersi per intero e facilmente. 3. Tutti i regolamenti comunali deliberati dal consiglio comunale, muniti degli estremi della pubblicazione sono depositati presso la segreteria comunale per la relativa consultazione. Art. 38 Svolgimento dell’attività amministrativa 1. Il comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei serviz i alla persona e alla comunità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi. 2. Gli organi istituzionali del comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull’azione amministrativa. 3. Il comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia. Art. 39 Statuto dei diritti del contribuente (Art. 1, c. 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212) 1. In relazione al disposto dell’art. 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nei regolamenti comunali aventi natura tributaria, negli atti di accertamento nonché in qualsiasi atto istruttorio notificato ai contribuenti, il richiamo di qualsiasi norma legislativa o regolamentare dovrà essere integrato dal contenuto, anche sintetico, o sotto forma di allegato, della disposizione alla quale si intende fare rinvio. 2. Tutti gli atti normativi e la relativa modulistica applic ativa, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente statuto, dovranno essere aggiornati o integrati introducendo, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, le necessarie modifiche con particolare riferimento: a) all’informazione del contribuente (art. 5); b) alla conoscenza degli atti e semplificazione (art. 6); c) alla chiarezza e motivazione degli atti (art. 7); d) alla remissione in termini (art. 9); e) alla tutela dell’affidamento e della buona fede - agli errori del contribuente (art. 10); f) all’interpello del contribuente (artt. 11 e 19). TITOLO V FINANZA - CONTABILITÀ - ORGANO DI CONTROLLO Art. 40 Ordinamento finanziario e contabile (Artt. da 149 a 241, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) 1. L’ordinamento finanziario e contabile del comune è riservato alla legge dello stato. 2. Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l’art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267. Art. 41 Revisione economico-finanziaria (Artt. da 234 a 241, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) 1. La revisione economico-finanziaria del comune è disciplinata dalla normativa statale. 2. Il regolamento di c ui al comma 2 del precedente art. 40, disciplinerà, altresì, che l’organo di revisione sia dotato, a cura del comune, dei mezzi necessar i per lo svolgimento dei propri compiti. 3. L’organo di revisione, a richiesta, collabora alla formazione degli atti partecipando alle riunioni del consiglio e della giunta. A tal fine sarà invitato, con le procedure previste per la convocazione dei detti organi, alle rispettive riunioni. TITOLO VI I SERVIZI Art. 42 Forma di gestione (Artt. 113 e 114, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) 1. Il comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile. 2. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente statuto. 3. La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme: a) in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda; b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale; c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale; d) a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale; e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal comune, qualora ricorrano i presupposti di cui al successivo art. 46, comma 1; f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell’articolo 116 del T.U. n. 267/2000, e del successivo art. 46, commi 2 e 3. Art. 43 Gestione in economia (Art. 113, c. 1.a, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) 1. L’organizzazione e l’esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti. 2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda. Art. 44 Aziende speciali (Art. 114, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) 1. Per la gestione anche di più servizi, economicamente ed imprenditorialmente rilevanti, il consiglio comunale può deliberare la costituzione di un’azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo statuto. 2. Sono organi dell’azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore: a) il consiglio di amministrazione è nominato dal sindaco sentiti i capigruppo fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate pr esso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi; b) il presidente è nominato dal sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a) ; 3. Al direttore generale è attribuita la direzione gestionale dell’azienda, con la conseguente responsabilità. Lo statuto dell’azienda disciplina le condiz ioni e modalità per l’affidamento dell’incarico, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità. 4. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i membri della giunta e del consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l’azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinam ento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell’azienda speciale. 5. Il sindaco, anche su richiesta motivata del consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente della azienda o di oltre metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell’intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio. 6. L’ordinamento dell’azienda speciale è disciplinato dallo statuto, approvato dal consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune. 7. L’organizzazione e il funzionamento è disciplinato dall’azienda stessa, con proprio regolamento. 8. L’azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l’obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti. 9. Il comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali. 10. Lo statuto dell’azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione. Art. 45 Istituzioni (Art. 114, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) 1. Per l’esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il consiglio comunale può costituire apposite convenzioni con l’ente Unione dei Comuni “Terre di Frontiera” a cui ha conferito in forma associata i servizi de quibus per la costituzione di istituzioni e organismi strumentali per la gestione autonoma degli stessi. 2. Alla nomina delle cariche di tali istituzioni provvederà direttamente l’Unione dei Comuni “Terre di Frontiera”, nonché ad ogni incombenza relativa c he le disposizioni normative in materia assegnano ai Comuni Art. 46 Società (Art. 116, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) 1. Il comune può gestire servizi a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall’ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all’ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati. 2. Per l’esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il comune può costituire apposite società per azioni, di cui al comma 1, lettera f) , dell’articolo 113 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267. 3. Per l’applicazione del comma 2, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 116 del T.U. n. 267/2000. Art. 47 Concessione a terzi (Art. 113, c. 1b, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) 1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come l’impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi. 2. La concessione a terzi è decisa dal consiglio comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l’oggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto l’aspetto sociale. Art. 48 Tariffe dei servizi (Art. 117, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) 1. La tariffa dei servizi salvo quella relativa all’istituzione di nuovi servizi è determinata con deliberazione dalla giunta comunale nel rispetto dei principi di cui all’art. 117 del T.U. n. 267/2000. 2. Le tariffe, con motivata deliberazione, per assicurare l’equilibrio economico- finanziario compromesso da eventi imprevisti, potranno essere variate nel corso dell’anno, con decorrenza dal primo giorno del mes e successivo a quello di esecutività dalla relativa deliberazione. TITOLO VII FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA Art. 49 Convenzioni (Art. 30, c. 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) 1.Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il comune favorirà la stipulazione di convenzioni, in aggiunta a quelle già in essere, con l’Unione dei Comuni “Terre di Frontiera”. 2. E’ prevista altresì la possibilità di favorire la stipulazione di convenzioni anche con Comuni diversi da quelli aderenti all’Unione e con la Provincia per la gestione di determinate nuove funzioni di carattere sovracomunale. 3. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all’accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti. Art. 50 Accordi di programma (Art. 34, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) 1. Il comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti. 2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge. TITOLO VIII UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE Capo I ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE Art. 51 Criteri generali in materia di organizzazione (Art. 6, c. 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) 1. Il comune programma con cadenza triennale il fabbisogno di personale, adeguando l’apparato produttivo ai seguenti principi: – accrescimento della funzionalità e della ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio; – riduzione programmata delle spese di personale, in particolare per nuove assunzioni, realizzabile anche mediante l’incremento delle quote di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili; – compatibilità con processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze; – attuazione dei controlli interni. 2. La programmazione di cui al precedente comma è propedeutica all’espletamento di concorsi, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 36, comma 4, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e dell’art. 89 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, nonché ai sensi delle disposizioni sancite dalla legge n, 165/2001 e ss. mm. e ii. ed eventuali nuove emanande disposizioni. Art. 52 Ordinamento degli uffici e dei servizi (Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) 1. Il comune disciplina, con apposito regolamento, l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c) , della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza. 2. Il comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all’organizzazione e gestione del personale, nell’ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti senza prescindere dalle disposizioni normative statali che annualmente vengono sancite dalla legge finanziaria in materia . Art. 53 Organizzazione del personale (Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) 1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall’ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell’accrescimento dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali. 2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali. 3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali. Art. 54 Stato giuridico e trattamento economico del personale (Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) 1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Art. 55 Incarichi esterni (Art. 110, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) 1. La copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire e comunque nei limiti percentuali fissati dal D. Lgs. N. 267/2000. Capo II SEGRETARIO COMUNALE - DIRETTORE GENERALE – RESPONSABILI UFFICI E SERVIZI Art. 56 Segretario comunale - Direttore generale (Artt. da 97 a 106 e 108, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) 1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del segretario comunale sono disciplinati dalla legge e dai contratti di categoria. 2. Il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l’esercizio delle funzioni del segretario comunale. 3. Al segretario comunale possono essere conferite, dal sindaco, le funzioni di direttore generale. 4. Nel caso di conferimento delle funzioni di direttore generale, al segretario comunale, spetta una indennità di direzione determinata dal sindaco con il provvedimento di conferimento dell’incarico, entro i limiti indicati dalla contrattazione di categoria e comunque in conformità ad ogni disposizione normativa statale . Art. 57 Responsabili degli uffici e dei servizi (Art. 107, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) 1. Le funzioni di cui all’articolo 107, commi 2 e 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, fatta salva l’applicazione dell’articolo 97, comma 4, lettera d) , dello stesso T.U., sono attribuite, con provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione. 2. Spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo del comune o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267. 3. Sono attribuiti ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dal presente statuto o dai regolamenti comunali: a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso; b) la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso; c) la stipulazione dei contratti; d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa; e) gli atti di amministrazione e gestione del personale; f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie; g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale; h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza; i ) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco; l ) l’adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di cui all’art. 50, c. 5 e all’art. 54 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; m) l’emissione di provvedimenti in materia di occupazione d’urgenza e di espropriazioni che la legge genericam ente assegna alla competenza del comune; n) l’attribuzione, a dipendenti comunali aventi rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pieno o parziale, della qualifica di «messo comunale» autorizzato a notificare gli atti del comune e anche di altre amministrazioni pubbliche, per i quali non siano prescritte speciali formalità. Per esigenze straordinarie la detta funzione potrà essere attribuita a dipendenti regolarmente assunti a tempo determinato. 4. I responsabili degli uffici e dei servizi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell’ente, della correttezza amministrativa, dell’efficienza e dei risultati della gestione. 5. Il sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l’inerzia permanga, il sindaco può revocare le funzioni di responsabilità ed attribuire, con provvedimento motivato, la competenza al segretario comunale o ad altro dipendente, dando notizia del provvedimento all’interessato mediante notifica nei modi e forme di legge nonché comunicare al consiglio comunale nella prima seduta utile. Art. 58 Rappresentanza del comune in giudizio (Art. 6, c. 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) 1. In tutti i gradi di giudizio per la rappresentanza del comune, sia come attore che come convenuto, fatta eccezione: a) per i processi tributari di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nei quali il comune, in tutti i gradi, è rappresentato dal responsabile del relativo tributo; b) per le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all’art. 68, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, nelle quali il comune è rappresentato dal responsabile del servizio personale; su conforme indirizzo espresso dalla giunta comunale ai sensi dell’art. 107, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, sarà seguita la procedura di cui al successivo comma 2. 2. Con determinazione del direttore generale di cui all’art. 108 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, se nominato, ovvero del segretario comunale: a) sarà designato il responsabile del servizio incaricato della rappresentanza del comune nonché, in caso di sua assenza o impedimento, il suo sostituto; b) sarà dato corso alla nomina del legale incaricato della difesa delle ragioni del comune. TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI Art. 59 Violazioni di norme comunali - Sanzioni 1. Chiunque viola le norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra un minimo ed un massimo fissato dal corrispondente articolo del regolamento o dell’ordinanza. 2. Il minimo ed il massimo della sanzione di cui al precedente comma 1 non potrà essere fissato in misura inferiore ad €. 32.00 né superiore ad €. 516.00 fatte salve diverse disposizioni normative già determinanti l’importo delle sanzioni. 3. In sede di prima applicazione e fino a quando non sarà disposto l’aggiornamento dei singoli regolamenti, la giunta comunale, con apposita deliberazione, fisserà il minimo ed il massimo da applicare alle violazioni delle singole disposizioni. 4. Per le sanzioni previste dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni generali contenute nella sezione I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni. Autorità competente è il sindaco. 5. Quando i regolamenti o le ordinanze non dispongono altrimenti le violazioni alle relative disposizioni sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di €. 32.00 massima di €. 516.00 Art. 60 Violazione alle norme di legge - Sanzioni 1. In tutti i casi in cui norme di legge demandano al sindaco ovvero genericamente al comune nel quale le violaz ioni sono state commesse, la competenza per la irrogazione della sanzione, con conseguente spettanza al comune stesso dei relativi proventi, il direttore generale di cui all’art. 108 del T.U. 8 agosto 2000, n. 267, se nominato, ovvero il segretario comunale, designerà, con riferimento alla singola norma, il responsabile del servizio cui saranno attribuite tutte le competenze in capo al sindaco o, genericamente, al comune. Art. 61 Modifiche dello statuto (Artt. 1, c. 3, e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) 1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. 2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione. 3. L’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l’autonomia normativa dei comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il consiglio comunale adegua lo statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette. 4. Le proposte di abrogazione totale o parziale devono essere accompagnate dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto o di nuove norme. Art. 62 Abrogazioni 1. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente statuto, sono abrogate. 2. Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente statuto a tutti i regolamenti comunali vigenti saranno apportate le necessarie variazioni. Art. 63 Norma transitoria 1. Ogni riferimento ai servizi conferiti in forma associata all’Unione dei Comuni “Terre di Frontiera” rimane in vigore fin quando il Comune di Faloppio aderisce a tale Ente. Art. 64 Entrata in vigore (Art. 6, c. 5, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) 1. Dopo l’espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all’albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al ministero dell’interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. 2. Il presente statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all’albo pretorio del comune. Ultimo aggiornamento (Venerdì 02 Luglio 2010 09:01)

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