Versamento IMU Comune di Faloppio anno 2022
Il comma 738 dell’art. 1 della Legge n. 160 del 27.12.2019 (Legge di Bilancio 2020) ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la I.U.C. (Imposta Unica Comunale). In particolare ha abrogato le disposizioni riguardanti la disciplina dell’I.M.U (Imposta Municipale Propria) e della T.A.S.I. (Tassa sui Servizi Indivisibili) e ha istituito, con decorrenza 01.01.2020, la NUOVA I.M.U che trova la sua disciplina dal comma 739 al comma 783 dell’art. 1 della medesima Legge.
I presupposti d’imposta e i soggetti passivi rimangono per lo più quelli previsti dalla precedente normativa IMU (i proprietari o titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie su immobili diversi da abitazione principale e pertinenze) e il Comune con Deliberazione n. 58 del 30.12.2021, rettificata con Deliberazione n. 24 del 26.05.2022, ha confermato per l’anno 2022 le medesime aliquote deliberate per l’anno 2021.
E’, però, importante segnalare per l’anno 2022 alcune novità legate all’applicazione di normative di carattere nazionale:
ESENZIONE IMU BENI MERCE ( art. 1 comma 751 della L. 160/2019 – Finanziaria 2020). A decorrere dal 1° gennaio 2022 sono esenti dal pagamento dell’IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati. Resta obbligatoria la dichiarazione IMU a pena di decadenza.
PENSIONATI AIRE – MODIFICA RIDUZIONE (art. 1 comma 743, legge n. 234/2021 – Finanziaria 2022) limitatamente all’anno 2022 è ridotta al 37,5% l’IMU per i pensionati residenti all’estero, iscritti all’AIRE e titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia . Tale agevolazione trova applicazione esclusivamente a favore di una sola unità immobiliare ad uso abitativo, purché non sia concessa in locazione o comodato d’uso.
ESENZIONI IMU IMMOBILI CATEGORIA D3 (art. 78, comma 1, lett. d) e comma 3 del D.L. 104/2020). Per l’anno 2022 resta confermata l’esenzione dal versamento IMU solo per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli (categoria catastale D/3) a condizione che via sia coincidenza di soggettività tra proprietari e gestori delle attività ivi esercitate.
ABITAZIONE PRINCIPALE 2022 – CONIUGI (art. 5-decies del D.L. 146/2021, conv. nella L. 215/2021). La norma dispone che nel caso in cui i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi, siti nel medesimo Comune o in Comuni diversi, l’agevolazione prevista per l’abitazione principale spetti per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. La scelta dovrà essere comunicata per mezzo della presentazione della Dichiarazione IMU al Comune di ubicazione dell’immobile da considerare abitazione principale.
Rimane confermata l’esenzione per abitazione principale e relative pertinenze e, per quanto riguarda il Comune di Faloppio, anche dei terreni non edificabili, nonché la riduzione del 50% della base imponibile per i comodati registrati aventi le caratteristiche previste dalla Legge Finanziaria anno 2016.
I contribuenti dovranno versare l’acconto IMU anno 2022 entro il 16 giugno ed il saldo entroil 16 dicembre, APPLICANDO LE ALIQUOTE APPROVATE CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 26.05.2022 (che conferma le aliquote approvate nell’anno 2021 – ad eccezione dei beni merce esenti a partire dall’anno 2022 a norma di Legge ) come da seguente tabella:
ALIQUOTE NUOVA IMU ANNO 2022 COMUNE DI FALOPPIO:
TIPOLOGIA DI IMMOBILE |
ALIQUOTA NUOVA IMU |
Abitazioni principali e relative pertinenze - A/2 Abitazioni di tipo civile - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/4 Abitazioni di tipo popolare - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - A/6 Abitazioni di tipo rurale - A/7 Abitazioni in villini |
Esente |
Abitazioni principali e relative pertinenze classate come segue: -A/1 Abitazioni di tipo signorile -A/8 Abitazioni in ville -A/9 Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici |
6,0 per mille |
Unità immobiliari e relative pertinenze assimilabili all’abitazione principale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento IUC -Unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
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Esente |
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze degli assegnatari; - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
-Un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
-I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali adibiti ad abitazione principale
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Esente |
Fabbricati classificati nella categoria catastale D, ad eccezione dei D10 e D5 |
10,1 per mille |
Fabbricati rurali ad uso strumentale – Categoria D10 |
1,0 per mille |
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati
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Esenti |
Unità abitative locate ai servizi sociali a favore di utenti dei servizi stessi ai sensi dell’art. 5, comma 1, L. n. 431/98 |
6,6 per mille |
Fabbricati classificati nella categoria catastale C1 e C3 |
7,6 per mille |
Fabbricati classificati nella categoria catastale D5 |
10,6 per mille |
Aree edificabili |
8,6 per mille |
Terreni agricoli |
Esente |
Unità catastali abitative, diverse dall’abitazione principale del contribuente, sfitte o comunque tenute a disposizione |
9,6 per mille |
Altri fabbricati per cui non sia prevista una specifica diversa aliquota |
9,1 per mille |
Il versamento dell’imposta dovrà essere effettuato mediante mod. F24
Il Codice Ente del Comune di Faloppio è D482.
I Codici tributo da utilizzare nella compilazione del modello sono i seguenti:
Cod. 3912: IMU abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)
Cod. 3916: IMU aree fabbricabili
Cod. 3918: IMU altri fabbricati
Cod. 3925: IMU immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (STATO)
Cod. 3930: IMU immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (INCREMENTO COMUNE)
L’imposta non è dovuta per importi annui inferiori a 12,00 Euro.
Si ricorda che sul sito comunale (wwww.comune.faloppio.co.it) è disponibile il calcolatore IMU on line.
Per eventuali chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Tributi preferibilmente ad una delle seguenti mail:
ufficiotributi@terredifrontiera.co.it
ufficiotributi1@terredifrontiera.co.it
oppure telefonicamente allo 031986100 interno 4 ( Comune di Faloppio )
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Cinzia Tettamanti